Sul cd. “blocco degli sfratti”. Un po’ di chiarezza.

Il cd. Decreto Milleproroghe ha recentemente confermato il blocco dell’esecuzione degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021. Segnatamente, all’art. 13, comma 13, del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo sorso 31 dicembre, si legge: ” La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e’ prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze […].”

Qual è la portata di questa norma? Riteniamo che l’aspetto vada chiarito a beneficio di quanti (erroneamente) ritengano, per effetto della stessa, di poter godere del diritto di sospensione del pagamento dei canoni.

Tale convinzione non è corretta.

In una procedura, complessivamente considerata, di cd. sfratto per morosità, occorre infatti scindere le due fasi: quella giudiziale dell’accertamento della morosità e quella dell’esecuzione del rilascio.

La prima non viene in alcun modo interessata dalla normativa emergenziale e va avanti regolarmente davanti ai tribunali civili che, ove sussisteranno le condizioni, convalideranno gli sfratti e, sul piano sostanziale, risolveranno i contratti di locazione.

L’effetto della risoluzione del contratto connesso alla convalida dello sfratto implica che l’inquilino, da quel momento, non abbia più un titolo idoneo ad occupare l’immobile precedentemente locatogli.  Pertanto, in difetto di rilascio spontaneo, il proprietario sarà costretto a coltivare l’azione esecutiva ed a procedere tramite l’ufficiale giudiziario.  

Ecco, venendo al secondo aspetto, è in tale eventuale fase esecutiva che si dispiegano gli effetti della normativa emergenziale che ci occupa.

La norma recentemente introdotta è, infatti, rivolta esclusivamente a coloro che hanno già subito gli effetti della convalida dello sfratto per morosità (sono esclusi gli sfratti per finita locazione), e, sostanzialmente, della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione ma ancora non abbiano liberato l’immobile e, per l’effetto, si trovino a dover subire l’azione esecutiva di rilascio. Sino al 30.6.2021 non riceveranno visite dagli Ufficiali Giudiziari.

Stefano Manso