Trasporto aereo di persone: smarrimento, ritardata consegna, deterioramento o distruzione del bagaglio – La Convenzione di Montreal
L’aeromobile di linea, assicurando la totale mobilità delle persone, in tempi contenuti, su grandi distanze, è divenuto negli anni, complice anche l’avvento e la diffusione delle compagnie low cost, un mezzo di trasporto accessibile alla massa.
La diffusione dell’utilizzo di tale sistema ha, evidentemente, moltiplicato esponenzialmente la possibilità, prima contenuta, che i vettori incorressero in condotte inadempienti. Da qui la necessità di fornire strumenti di tutela più pregnante a favore dei passeggeri. In un precedente intervento abbiamo passato in rassegna la normativa relativa ai disservizi che possano derivare dalla non corretta prestazione cui la compagnia aerea è tenuta nei confronti del passeggero.
In questa sede analizziamo la disciplina relativa alle (non infrequenti) ipotesi in cui un bagaglio venga smarrito (temporaneamente o definitivamente) o anche danneggiato.
INDICE
1. Normativa applicabile: in particolare la Convenzione di Montreal e le leggi attuative
2. I DSP (Diritti Speciali di Prelievo)
3. La ritarda consegna, smarrimento, deterioramento o distruzione
4. Cosa fare
5. In conclusione
1. La normativa applicabile: in particolare la Convenzione di Montreal e le leggi attuative
La Convenzione di Montréal del 1999 è un trattato internazionale adottato dagli stati membri dell’ICAO, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, organizzazione nata sotto l’egida dell’ONU per favorire e promuovere lo sviluppo coordinato del trasporto aereo civile in ambito internazionale.
La Convenzione è stata recepita a livello comunitario dal Regolamento 889/2002/CE e, in Italia, tramite la successiva L. n. 12/2004.
2.I DSP (Diritti Speciali di Prelievo)
Come si vedrà in seguito, i limiti risarcitori previsti dalla Convenzione sono espressi in Diritti Speciali di Prelievo (DSP).
Introdotti nel 1969, i DSP costituiscono una componente delle riserve delle banche centrali dei Paesi membri del Fondo Monetario Internazionale.
I DSP non possono tecnicamente essere qualificati come valuta ma come una sorta di diritto di acquisto delle valute (dollaro statunitense, l’euro, lo yen e la sterlina) giacenti nelle riserve ufficiali dei Paesi membri.
Il valore di un DSP è aggiornato ogni cinque anni dal Comitato Esecutivo del FMI. Tale aggiornamento si rende necessario al fine di proiettare anche all’interno del paniere su cui è calcolato il DSP il reale potere d’acquisto relativo di ciascuna valuta.
Con ogni conseguente riflesso pratico, per quanto interessa in questa sede, sull’entità dei risarcimenti derivanti dell’inadempimento delle obbligazioni relative alla consegna dei bagagli nell’ambito del trasporto aereo di persone.
3. La ritarda consegna, smarrimento, deterioramento o distruzione
Le fattispecie trattate dalla Convenzione sono quelle della distruzione, perdita, deterioramento o ritardo (art. 17 Convenzione) <<per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati>>. Sono fatti salvi, naturalmente, il caso fortuito o altro fatto legato alla natura o a vizi del bagaglio che possano escludere la responsabilità del vettore.
Ai sensi dell’art. 22, 2 comma, della Convenzione, la responsabilità del vettore, al verificarsi di una o più di tali fattispecie (es: bagaglio consegnato in ritardo, parzialmente deteriorato) è limitata alla somma di 1.288 DSP (come modificata nel 2019), pari, al cambio attuale, a € 1.596,34.
Tale somma è riferita a ciascun passeggero e non al singolo bagaglio. Ragion per cui, se venissero smarriti anche due o tre bagagli per passeggero, il risarcimento massimo non sarebbe comunque superiore agli attuali 1288 DSP.
Tale limite è derogabile solo se il passeggero. al momento della consegna del bagaglio al vettore, presti la <<dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione>>. Di norma tale dichiarazione comporta un supplemento di tariffa. Dalla predetta dichiarazione consegue l’estensione del limite risarcitorio al valore dichiarato, fatta salva la dimostrazione che la somma dichiarata sia superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
La limitazione fissata dalla Convenzione di Montreal opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale (valore morale, affettivo o anche artistico del contenuto del bagaglio).
Ai sensi del 6 comma del medesimo art. 22 della Convenzione, è fatto salvo, in aggiunta alla somma in linea capitale nei limiti di 1288 DSP, anche il diritto a percepire l’ulteriore somma <<corrispondente in tutto o in parte alle spese processualie agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi>>. Con un’eccezione: <<la disposizione precedente non si applica quando l’ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all’attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva>>.
4. Cosa fare
Per ipotesi di danneggiamento o mancata riconsegna del bagaglio registrato, all’arrivo a destinazione ci si dovrà recare presso l’Ufficio “Lost and Found” e sporgere denuncia, compilando il cd. P.I.R. – Property Irregularity Report.
Se il bagaglio non viene riconsegnato entro 21 giorni dalla denuncia si dovrà inviare una raccomanda alla compagnia aerea, allegando i seguenti documenti: codice di prenotazione di volo in caso di acquisto on line oppure originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo; originale del P.I.R.; originale del talloncino di identificazione del bagaglio e prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio; elenco del contenuto del bagaglio, in caso di bagaglio smarrito; elenco dell’eventuale contenuto mancante in caso di bagaglio ritrovato e riconsegnato in ritardo; originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia di merce acquistata in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio.
E’ sempre, in ogni caso, consigliabile inviare la comunicazione alla compagnia anche prima della scadenza del termine di 21 giorni sopra indicato.
Se il bagaglio viene riconsegnato in ritardo, entro il medesimo termine di 21 giorni dalla riconsegna, ci si potrà ugualmente rivolgere alla compagnia aerea per ottenere il rimborso delle spese (documentate) occorse per l’acquisto dei beni di prima necessità derivante dall’impossibilità di utilizzare quelli contenuti nel bagaglio temporaneamente smarrito.
Per l’ipotesi di bagaglio danneggiato, il passeggero deve sporgere la denuncia alla compagnia entro 7 giorni dalla consegna.
L’azione per far valere i diritti risarcitori connessi alle fattispecie esaminate deve essere intrapresa entro il termine di due anni
5. In conclusione
La normativa rapidamente esaminata, standardizzando forme di tutela minima, ha senza alcun dubbio reso più pregnante la difesa dei diritti violati in occasione di un trasporto aereo. Come analizzato, tale limite minimo può essere derogato esclusivamente attraverso la <<dichiarazione speciale di interesse>> eventualmente prestata dal passeggero al momento della consegna dei propri bagagli al check-in. Tuttavia, il maggior costo conseguente a tale dichiarazione spesso scoraggia i passeggeri a prestarla, con la conseguenza che, a prescindere dal valore reale dei beni contenuti nei bagagli, il limite risarcitorio sarà sempre e comunque quello di 1.288 DSP a passeggero.
Un piccolo suggerimento: stante la limitazione soggettiva di cui sopra, buona norma è quella di verificare che, al momento della consegna del bagaglio, nel caso vi siano più passeggeri che volano assieme (ad esempio una famiglia o una comitiva di amici), i bagagli non vengano associati ad un unico biglietto aereo, come, viceversa, non infrequentemente accade in ossequio alla prassi adottata dagli addetti ai check-in delle compagnie. Perché, ove così non fosse, anche per ipotesi in cui si verificasse lo smarrimento o la ritardata consegna di più valige, in nessun caso le compagnie sarebbero tenute oltre il limite convenzionale massimo più volte richiamato.