ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO DI PASSEGGERI SU STRADA

La Terza sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una decisione innovativa, fa definitivamente chiarezza su una annosa questione interpretativa che ha storicamente diviso il pensiero, tanto delle corti territoriali di merito, quanto della Corte di Cassazione in sede di legittimità.

Segnatamente, nell’ambito di un giudizio pendente davanti alla Suprema Corte, questa ha voluto disporne la sospensione, rivolgendo alla corte lussemburghese una serie di quesiti volti alla corretta interpretazione del Reg. CE 561/2006 in materia di periodi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada.

In particolare, nell’ambito dei Trasporti stradali effettuali a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri  in servizio regolare, in relazione al turno lavorativo dell’autista, la Corte di Cassazione, sollecitata dalla difesa dell’azienda di trasporto patrocinata dal nostro studio, ha domandato: 1) Se l’articolo 3,   lettera  a), del  regolamento  [n.  561/2006] debba   essere interpretato nel senso che il termine “percorso” non superiore ai 50 chilometri si riferisce al chilometraggio dell’itinerario (linea) individuato dall’impresa di trasporto per il pagamento del titolo  di viaggio, oppure al chilometraggio complessivo percorso dall’autista nel turno di lavoro giornaliero o, ancora, alla massima  distanza  su strada raggiunta dal veicolo rispetto al  punto  di  partenza  (raggio),  o, comunque,   con  quale   diverso criterio i chilometri  del percorso  vadano calcolati; 2) in  ogni  caso, se l’impresa che organizza il trasporto possa andare esente dall’applicazione del regolamento [n.  561/2006]  per quei veicoli che utilizza esclusivamente per coprire itinerari inferiori  ai 50  Km o se  l’intero servizio di trasporto dell’impresa, per il fatto  che essa effettua con altri veicoli itinerari superiori ai 50 Km, sia soggetto all’applicazione del regolamento; 3) Se l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento  [n.  561/2006] debba essere interpretato nel senso che “il periodo  di guida  complessivamente accumulato in  un  periodo  di  due  settimane consecutive” è costituito dalla somma dei “tempi di guida” delle due settimane – secondo la definizione del precedente articolo 4, lettera j)[di tale regolamento] – oppure  se esso comprenda anche altre  attività  e, in  particolare, l’intero turno  di lavoro  osservato   dall’autista nelle  due settimane,  oppure  tutte  le  «altre  mansioni»   indicate  dallo  stesso articolo  6 al paragrafo 5  [di detto regolamento]».

La Corte di Giustizia, con la innovati sentenza che proponiamo, ha accolto la linea difensiva da sempre sostenuta dal nostro studio nel patrocinio dell’azienda di trasporto. Ha sostenuto In particolare:

1) L’articolo 3,  lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento  europeo   e del Consiglio, del 15  marzo 2006,  relativo all’armonizzazione  di alcune  disposizioni in  materia  sociale  nel  settore dei trasporti su strada e che modifica  i regolamenti del Consiglio  (CEE) n. 3821/85  e (CE)  n. 2135/98 e abroga  il  regolamento (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di  «percorso [di  linea   che] non  supera  i 50  chilometri» corrisponde all’itinerario stabilito dall’impresa di trasporto, non superiore a tale distanza, che il veicolo di cui trattasi deve percorrere su strada  per collegare  un  punto di partenza a un punto di arrivo e per servire, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite, al fine di effettuare  il trasporto  di  passeggeri  nell’ambito  del servizio  regolare cui è adibito.

2)   Il  combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera  b),  e  dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che: tale  regolamento  non  si   applica   alla   totalità  dei  trasporti   stradali effettuati dall’impresa interessata, qualora i  veicoli adibiti al  trasporto di  passeggeri  in  servizio  regolare  siano  utilizzati  per  coprire, in  via principale, percorsi di linea non superiori a 50 km e,  occasionalmente, percorsi  di linea superiori  a 50 km. Detto regolamento si applica solo quando tali percorsi sono superiori a 50 km.

3) L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che: la  nozione  di  «periodo  di  guida complessivamente  accumulato  in  un periodo di  due  settimane consecutive», contenuta  in  tale  disposizione, include solo il «tempo di guida», ai sensi dell’articolo 4, lettera j), di tale regolamento,  ad  esclusione  di   tutte  le   «altre   mansioni»,  ai  sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, di detto regolamento, svolte dal conducente nel corso di tali due settimane.

Per chi fosse interessato ad approfondire la questione si pubblica il testo integrale della sentenza.   

Stefano Manso