La Terza sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una decisione innovativa, fa definitivamente chiarezza su una annosa questione interpretativa che ha storicamente diviso il pensiero, tanto delle corti territoriali di merito, quanto della Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Segnatamente, nell’ambito di un giudizio pendente davanti alla Suprema Corte, questa ha voluto disporne la sospensione, rivolgendo alla corte lussemburghese una serie di quesiti volti alla corretta interpretazione del Reg. CE 561/2006 in materia di periodi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada.
In particolare, nell’ambito dei Trasporti stradali effettuali a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare, in relazione al turno lavorativo dell’autista, la Corte di Cassazione, sollecitata dalla difesa dell’azienda di trasporto patrocinata dal nostro studio, ha domandato: 1) Se l’articolo 3, lettera a), del regolamento [n. 561/2006] debba essere interpretato nel senso che il termine “percorso” non superiore ai 50 chilometri si riferisce al chilometraggio dell’itinerario (linea) individuato dall’impresa di trasporto per il pagamento del titolo di viaggio, oppure al chilometraggio complessivo percorso dall’autista nel turno di lavoro giornaliero o, ancora, alla massima distanza su strada raggiunta dal veicolo rispetto al punto di partenza (raggio), o, comunque, con quale diverso criterio i chilometri del percorso vadano calcolati; 2) in ogni caso, se l’impresa che organizza il trasporto possa andare esente dall’applicazione del regolamento [n. 561/2006] per quei veicoli che utilizza esclusivamente per coprire itinerari inferiori ai 50 Km o se l’intero servizio di trasporto dell’impresa, per il fatto che essa effettua con altri veicoli itinerari superiori ai 50 Km, sia soggetto all’applicazione del regolamento; 3) Se l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento [n. 561/2006] debba essere interpretato nel senso che “il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive” è costituito dalla somma dei “tempi di guida” delle due settimane – secondo la definizione del precedente articolo 4, lettera j)[di tale regolamento] – oppure se esso comprenda anche altre attività e, in particolare, l’intero turno di lavoro osservato dall’autista nelle due settimane, oppure tutte le «altre mansioni» indicate dallo stesso articolo 6 al paragrafo 5 [di detto regolamento]».
La Corte di Giustizia, con la innovati sentenza che proponiamo, ha accolto la linea difensiva da sempre sostenuta dal nostro studio nel patrocinio dell’azienda di trasporto. Ha sostenuto In particolare:
1) L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri» corrisponde all’itinerario stabilito dall’impresa di trasporto, non superiore a tale distanza, che il veicolo di cui trattasi deve percorrere su strada per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo e per servire, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite, al fine di effettuare il trasporto di passeggeri nell’ambito del servizio regolare cui è adibito.
2) Il combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che: tale regolamento non si applica alla totalità dei trasporti stradali effettuati dall’impresa interessata, qualora i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare siano utilizzati per coprire, in via principale, percorsi di linea non superiori a 50 km e, occasionalmente, percorsi di linea superiori a 50 km. Detto regolamento si applica solo quando tali percorsi sono superiori a 50 km.
3) L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive», contenuta in tale disposizione, include solo il «tempo di guida», ai sensi dell’articolo 4, lettera j), di tale regolamento, ad esclusione di tutte le «altre mansioni», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, di detto regolamento, svolte dal conducente nel corso di tali due settimane.
Per chi fosse interessato ad approfondire la questione si pubblica il testo integrale della sentenza.
Stefano Manso