In tema di pacchetti turistici e contratti di trasporto, avevamo già avuto modo di segnalare il conflitto tra la normativa emergenziale (che prevede la facoltà, in capo all’organizzatore del viaggio o al vettore, di offrire un voucher in luogo del rimborso) e quella comunitaria.
Conflitto stigmatizzato, tanto dalla Commissione (Raccomandazione del 13.5.2020), che aveva ribadito il primario diritto del consumatore di libertà di scelta nell’accettazione o meno del voucher, quanto, in ambito nazionale, dall’Antitrust (segnalazione n. AS1665 del 28.5.2020), che aveva anticipato propri ulteriori interventi finalizzati ad” assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti”.
Ebbene, è notizia fresca quella relativa all’avvio da parte della Commissione di una procedura di infrazione contro l’Italia (e la Grecia) per l’adozione di una normativa che, per quanto diffusamente trattato, è apparsa da subito in palese contrasto con quella comunitaria, che – repetita iuvant – rimette, viceversa, alla sfera decisionale dei passeggeri (e non a quella dei vettori) la scelta del voucher quale alternativa al rimborso in denaro.
Secondo la Commissione <<Sia la Grecia che l’Italia hanno adottato misure non conformi alle norme dell’Ue in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo (regolamento Ce n. 261/2004) e di trasporto per vie navigabili (regolamento Ue n.1177/2010). Inoltre, l’Italia ha adottato misure non conformi alle norme dell’Ue in materia di diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus (regolamento Ue n. 181/2011) e di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario (regolamento Ce n.1371/2007). >>
Quali sviluppi? I due Paesi coinvolti hanno due mesi per replicare alle argomentazioni sollevate dalla Commissione, cui potrà seguire un parere motivato da Bruxelles.
La sensazione è che la normativa interna abbia i mesi contati. Già da una prima sommaria lettura si era infatti avuta la immediata percezione degli effetti deflagranti che la normativa emergenziale avrebbe comportato sul piano pratico.
Ci eravamo lasciati con un sibillino “legislatore avvisato mezzo salvato”, ci ritroviamo con un realisticamente prevedibile “tanto tuonò, che piovve”.
Stefano Manso