sovraindebitamento cos'è e come funziona

Sovraindebitamento cos’è e come funziona

Il sovraindebitamento. Definizione. Rimedi.  

Chiunque può ritrovarsi in momenti di difficoltà economica, che comportano una crescente incapacità nel far fronte ai propri debiti: arretrato nei pagamenti, calo dei fatturato, repentina perdita del posto di lavoro, imprevisti di varia natura, sono tutte circostanze che possono portare un lavoratore, tanto autonomo che dipendente, a ritrovarsi impantanato in un’esposizione debitoria dalla quale difficilmente riesce a venir fuori senza un sostanzioso aiuto.
Le ipotesi sopra elencate sono tutte sintomatiche della cd. crisi da sovraindebitamento. Esaminiamone nel dettaglio il significato ed i rimedi approntati dalla legge per farvi fronte.

Definizione

Per sovraindembitamento si intende l’incapacità del consumatore di risanare i propri debiti con il proprio patrimonio. Essa si verifica quindi quando un soggetto si trovi in una situazione di disequilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio che le può garantire (c.d. ipotesi di insufficienza del patrimonio “liquidabile”) ovvero in una definitiva incapacità di far fronte agli obblighi assunti (c.d. ipotesi di “incapacità” di adempiere).
Quelle appena elencate sono le due ipotesi regolamentate dalla L. n. 3 del 2012 (cd. salva suicidi). I destinatari della normativa in questione sono le persone fisiche e gli enti, riconosciuti o non riconosciuti.
Non è richiesto che il debitore svolga una particolare attività, ragion per cui la portata è ampia: lavoratori autonomi, liberi professionisti, dipendenti, addirittura disoccupati.
Non sfuggirà all’attenzione del lettore più attento come la disciplina in esame non contempli le ipotesi di svolgimento di attività imprenditoriale. Attenzione. Ciò non esclude che il debitore possa (anche) essere imprenditore. Ciò che rileva è che non sia assoggettabile al fallimento, secondo quanto disposto dall’art. 1 della L. n. 267/1942 (Legge Fallimentare)[1].

[1] Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  1. a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Rimedi

Vediamo ora quali sono i tre strumenti predisposti dalla legge a favore del soggetto sovraindebitato:
  • Il Piano del Consumatore: un vero e proprio piano di ristrutturazione, per mezzo del quale il soggetto in difficoltà economica beneficia di una rinegoziazione dell’ammontare e delle scadenze relative ai propri debiti. Il piano è rivolto a favore del solo consumatore (persona fisica che agisce al di fuori della propria attività professionale o imprenditoriale).
  • L’accordo con i Creditori, di contenuto simile al precedente ma rivolto anche a soggetti diversi dal consumatore.
  • La Liquidazione del Patrimonio, consistente nella domanda con la quale il privato non fallibile mette a disposizione il proprio patrimonio a copertura dell’esposizione debitoria.
Per ragioni di sinteticità, riservandoci ad altri successivi interventi l’approfondimento delle altre fattispecie, in questa sede andremo a focalizzare la nostra attenzione esclusivamente sulla prima delle tre ipotesi prevista dalla legge: il Piano del Consumatore.

Il Piano del Consumatore

Una premessa. L’attuale assetto del piano, come disciplinato dalla L. 3/2012 (cd. salva suicidi), verrà rivisto dal decreto legislativo n. 14/2019, che, rinvio dopo rinvio, entrerà (forse) in vigore il prossimo primo settembre. In particolare gli artt. 67-73 prevedono il cd. piano di ristrutturazione dei debiti che andrà a sostituire il piano del consumatore.
Sino ad allora e fatti salvi ulteriori slittamenti dell’entrata in vigore, la disciplina di riferimento rimane quella della cd. legge salva suicidi.
Vediamo ora nel dettaglio cosa deve contenere il Piano del Consumatore.

 

IL CONTENUTO DEL PIANO

Il contenuto del piano è così sintetizzabile:
  • deve includere il regolare pagamento dei crediti impignorabili;
  • deve necessariamente prevedere il pagamento dei crediti privilegiati, che potranno essere pagati parzialmente alla sola condizione che il pagamento parziale indichi un importo non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione;
  • il pagamento dei debiti IVA, ritenute e tributi UE è solo dilazionabile ma mai riducibile;
  • dovranno essere elencate le eventuali garanzie;
  • dovranno essere indicate sia le scadenze che le modalità di pagamento (anche per le ipotesi in cui il piano presenti la liquidazione dei beni);
  • dovranno essere indicati eventuali contenziosi pendenti.

La presentazione dell’istanza

Colui che abbia assunto obblighi per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta può presentare un piano del consumatore, ove si trovi nelle condizioni come descritte, come visto, dalla L. 3/2012.
Quale ulteriore condizione, il consumatore non deve essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo della L. 3/2012 che regola il piano e non deve aver fornito documentazione che non consenta una puntuale ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.
Infine, il piano non deve essere già stato richiesto nei cinque anni precedenti e non vi deve essere stata risoluzione, revoca o cessazione dei suoi effetti.
 

La procedura

Gli artt. 12 bis, 12 ter e 14 bis della L. 3/2012 regolamentano la procedura specifica.
Schematicamente essa si svolge secondo le seguente scansioni:
 
FASE PRELIMINARE: PRESENTAZIONE ISTANZA
In primo luogo vi è una fase preliminare di presentazione dell’istanza presso l’organismo di composizione della crisi (OCC) territorialmente competente. Tale istituto ricopre un ruolo determinate nella procedura. Le funzioni sono stabilite dall’art. 15 della L. 3/2012 e, in estrema sintesi, si sostanziano nella puntuale analisi dei documenti offerti a corredo del piano, nella valutazione della fattibilità del piano e della maggiore convenienza rispetto ad altre soluzioni e, in finale, nell’ausilio al consumatore per la predisposizione stessa del piano.
Incidentalmente, vi è da dire sul punto che non era escluso (per quanto fosse una soluzione meno praticata rispetto all’istanza all’OCC) che la procedura potesse essere avviata anche mediante deposito dell’istanza direttamente davanti al Tribunale, il quale avrebbe poi incaricato l’OCC per l’istruttoria.
Su questo ambiguo doppio binario è intervenuta la Corte di Cassazione che, con ordinanza del 8.8.2017, n. 19740, ha stabilito che il piano vada sempre presentato davanti all’OCC territorialmente competente ove esistente.
 
DEPOSITO DEL PIANO
Il piano viene poi depositato presso la Sezione di Volontaria Giurisdizione del Tribunale del luogo dove il debitore ha la residenza o la sede principale. Il costo della procedura è pari ad € 98,00 per il Contributo Unifico, così determinato in misura fissa, indipendentemente dal valore, oltre € 27,00 per la marca forfetaria. Entro tre giorni dal deposito l’OCC dà comunicazione agli enti fiscali.
 
RICEZIONE DEL PIANO DA PARTE DEL TRIBUNALE
Ricevuto il piano, il Tribunale svolge una preliminare valutazione sulla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7,8 e 9 della L. 3/2012 e sull’assenza di atti in fronde ai creditori.
 
UDIENZA DAVANTI AL GIUDICE
Superato il primo filtro viene fissata con decreto l’udienza (entro gg. 60 dal deposito). Del decreto deve essere data pubblicità ed informati i creditori almeno 30 gg. prima della data indicata per l’udienza. I creditori, se lo riterranno opportuno, potranno intervenire nella procedura. E’ una scelta opzionale, questa, in quanto il loro ruolo è del tutto marginale, essendo limitato ad eventuali osservazioni e/o contestazioni di carattere non vincolante.
Per le ipotesi in cui pendano procedimenti di esecuzione forzata che possano pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice può disporne la sospensione fino alla definitiva omologazione
Si arriva così all’udienza di omologazione del piano. Il Giudice dovrà:  
  1. a) verificare la possibilità che, tramite il piano, il debitore sia in grado di pagare i crediti impignorabili ed i crediti di natura fiscale;
  2. b) risolvere le questioni sollevate dai creditori eventualmente intervenuti, comprese anche quelle in merito alla convenienza del piano;
  3. c) svolgere una valutazione sulla meritevolezza del consumatore. V’è da dire che il punto specifico è stato oggetto di riforma dalla L. n. 176/2020 che aggancia il giudizio di meritevolezza a parametri più stringenti rispetto a quelli previsti dalla L. 3/2012 (sostanzialmente assenza di colpa del debitore nella causazione della situazioni di sovraindebitamento). Secondo il testo riformato il giudice dovrà ora valutare non già la semplice assenza di colpa ma la più severa assenza di colpa grave, malafede o frode.
Essendo la valutazione del giudice finalizzata ad accertare la convenienza, la meritevolezza (addirittura nella forma più restrittiva sopra esaminata) e la fattibilità del piano, si intuisce chiaramente quale ruolo determinate, unitamente all’insostituibile funzione dell’OCC; rivesta nella gestione della procedura, ruolo che automaticamente degrada quello dei creditori, viceversa assorbente in altre procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

Gli effetti del piano

Ai sensi dell’art. 12-ter, 1 comma, L. 3/2012, dalla data di omologazione del piano (che deve avvenire nel termine di 6 mesi dalla data di presentazione) viene inibito ad i creditori con causa o titolo anteriore ad essa di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né essi possono iniziare o proseguire azioni di natura cautelare ovvero ancora acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore.
Una volta eseguita la pubblicità dell’omologa, il piano diviene obbligatorio per tutti i creditori che non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Rimangono salvi i diritti nei confronti dei fideiussori del debitore e degli altri obbligati in via di regresso.

La revoca del piano

Può accadere che se il debitore non rispetti il suo piano, questo gli venga revocato. Vediamo nel dettaglio quando questo può accadere.
 Quando il debitore, entro 90 giorni dalle scadenze indicate, non presti i pagamenti di natura fiscale e previdenziale ovvero se durante la procedura commetta atti in frode ai creditori, il piano viene revocato di diritto, con conseguente cessazione degli effetti dell’omologazione.
Oltre che nei casi di cui sopra, la revoca del piano e la cessazione degli effetti dell’omologazione può essere disposta dal Tribunale, dietro istanza di ciascun creditore, anche quando:
  • il consumatore abbia (con dolo o colpa grave) aumentato o diminuito il passivo, ovvero dissimulata parte rilevante dell’attivo ovvero simulate attività inesistenti.
  • il consumatore non adempia agli obblighi derivanti dal piano ovvero ancora se ometta di costituire le garanzie promesse o se il piano diviene impossibile da eseguire, anche indipendentemente da motivi ascrivibili a colpa del debitore.

In conclusione

Per concludere, appare evidente  come la soluzione offerta dal piano del consumatore, quando ne ricorrano i presupposti di legge, sia particolarmente vantaggiosa, essendo, come di fatto è, sganciata da ogni accordo con i creditori, accordo non sempre agevole da raggiungere.

Nel contesto di depressione economica che si sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria il ricorso a tale strumento potrebbe rivelarsi una preziosa ancora di salvezza traducendosi in un cammino sicuro verso la via dell’esdebitazione

 

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