Rimedi sovraindebitamento: la liquidazione del patrimonio
In un momento di grave difficoltà economica è possibile non riuscire a fa fronte ai propri debiti, questo nelle sue conseguenze più gravi può portare alla cosiddetta crisi da sovraindebitamento. Per definizione, quando si parla di sovraindebitamento, si intende quella situazione di disequilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio che le può garantire (c.d. ipotesi di insufficienza del patrimonio “liquidabile”) ovvero in una definitiva incapacità di far fronte agli obblighi assunti (c.d. ipotesi di “incapacità” di adempiere).
Vediamo quindi, quali sono gli strumenti predisposti dalla legge a favore del soggetto sovraindebitato.
Rimedi
Come ho già avuto modo di affrontare in dei precedenti articoli, i possibili rimedi alla crisi da sovraindebitamento sono tre:
Il Piano del Consumatore: un vero e proprio piano di ristrutturazione, per mezzo del quale il soggetto in difficoltà economica beneficia di una rinegoziazione dell’ammontare e delle scadenze relative ai propri debiti. Il piano è rivolto a favore del solo consumatore (persona fisica che agisce al di fuori della propria attività professionale o imprenditoriale). Leggi l’articolo Sovraindebitamento cos’è e come funziona
L’accordo con i Creditori, di contenuto simile al precedente ma rivolto anche a soggetti diversi dal consumatore. Leggi l’articolo Il sovraindebitamento: l’accordo di ristrutturazione.
La Liquidazione del Patrimonio (argomento di questo articolo), consistente nella domanda con la quale il privato non fallibile mette a disposizione il proprio patrimonio a copertura dell’esposizione debitoria.
La Liquidazioni del patrimonio: le fasi
La Liquidazione del Patrimonio, come anticipato, è la procedura attraverso la quale vengono messi in vendita i beni non strettamente necessari del debitore per far fronte alle proprie pendenze. Essa si sostanzia nelle seguenti fasi:
fase preliminare davanti all’organismo di composizione della crisi;
deposito istanza;
apertura procedimento;
accertamento del passivo;
liquidazione dell’attivo e ripartizione del ricavato;
Eventuale fase di esdebitazione.
Analizziamole una ad una.
Fase preliminare e ruolo dell’OCC (Organismo Composizione della Crisi)
Come per il Piano e per l’Accordo, anche per la presente procedura di liquidazione riveste un ruolo determinante il cd. Gestore della Crisi (o Organismo di Composizione della Crisi – OCC) territorialmente competente.
Incidentalmente, vi è da dire sul punto che non era escluso (per quanto fosse una soluzione meno praticata rispetto all’istanza all’OCC) che la procedura potesse essere avviata anche mediante deposito dell’istanza direttamente davanti al Tribunale, il quale avrebbe poi incaricato l’OCC per l’istruttoria.
Su questo ambiguo doppio binario è intervenuta la Corte di Cassazione che, con ordinanza del 8.8.2017, n. 19740, ha stabilito che il piano vada sempre presentato davanti all’OCC territorialmente competente ove esistente.
Analizzata la documentazione e svolte le dovute indagini, compito del gestore è quello di svolgere le verifiche fiscali, previdenziali e bancarie ed coadiuvare il debitore nella presentazione dell’istanza.
Il deposito della domanda
Analogamente a quanto già visto per il Piano del Consumatore e per l’Accordo di ristrutturazione, anche la procedura relativa alla Liquidazione del Patrimonio è regolamentata dall’art. 9 L. 3/2012.
Il ricorso viene depositato presso la Sezione di Volontaria Giurisdizione del Tribunale del luogo dove il debitore ha la residenza o la sede principale. Il costo della procedura è pari ad € 98,00 per il Contributo Unifico, così determinato in misura fissa, indipendentemente dal valore, oltre € 27,00 per la marca forfetaria. La procedura è regolamentata dagli artt. 737 e segg. del c.p.c. (procedimento in camera di consiglio).
Entro tre giorni dal deposito l’OCC dà comunicazione agli enti fiscali.
Il Tribunale svolge una preliminare valutazione sull’assenza di atti in fronde ai creditori e sulla completezza della documentazione presentata, che deve comprendere (art. 9 commi 2 e 3, art. 14 ter, comma 3)):
l’elenco dei creditori e l’indicazione dei debiti;
l’elenco dei beni del debitore ed il loro inventario e di eventuali atti dispositivi posti in essere nel quinquennio antecedente;
la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della propria famiglia (andrà allegato il certificato di stato di famiglia);
solo se il debitore esercita attività di impresa: le scritture contabili (conformizzate) relative agli ultimi tre esercizi;
la relazione dell’organismo di composizione della crisi.
Apertura procedimento
Superata positivamente tale fase, Il Tribunale emette il decreto di apertura della procedura di liquidazione (art. 14 quinquies, comma 2), a mezzo del quale il giudice:
ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese;
ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
fissa i limiti di cui all’articolo 14ter, comma 5 (rectius 6), lettera b).
L’accertamento del passivo
Nominato ai sensi dell’art. 14 quinquies, comma 2, entra in gioco il liquidatore che, analogamente alla figura del curatore in ambito fallimentare, assume un ruolo chiave nella procedura.
I suoi compiti sono infatti quelli di:
verificare l’elenco dei creditori e relativa documentazione;
formare l’inventario;
trasmettere il seguente avviso (art. 14 sexies): a) (il liquidatore comunica ai creditori) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall’articolo 14septies, con l’avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; b) la data entro cui vanno presentate le domande; c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
Il predetto avviso è finalizzato a provocare l’eventuale intervento nella procedura. Esso avviene tramite una domanda (presentabile anche dalla parte personalmente, analogamente a quanto previsto dall’art. 93 della legge Fallimentare). I requisiti di tale domanda sono disciplinati dall’art. 14 sepries.
Formazione del passivo
Superata la fase dell’integrazione della piattaforma creditizia, il liquidatore deve redigere il progetto di stato passivo, che trasmetterà ai creditori ed agli altri soggetti interessati.
Questi, entro 15 giorni, dovranno far pervenire eventuali osservazioni. Se non vi sono osservazioni il liquidatore approva lo stato passivo. Ove pervenissero osservazioni, si profilano due scenari (art. 14 octies):
se le osservazioni risultassero fondate, il liquidatore sarà tenuto a predisporre un nuovo progetto che verrà inviato ai creditori;
se le osservazioni non fossero in alcun modo superabili o, al contrario, se fossero dal liquidatore ritenute infondate, questi rimetterà gli atti al Tribunale che dovrà assumere la decisione finale.
Liquidazione e ripartizione dell’attivo
L’art. 14 nonies disciplina la fase del programma di liquidazione: <<Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.>>
In realtà l’indicazione dei trenta giorni di cui alla norma in questione viene unanimemente ritenuta quale termine ordinatorio e non perentorio. E non potrebbe del resto essere altrimenti, giacché in tale breve lasso è ricompresa anche al fase della comunicazione ai creditori e delle eventuali osservazioni.
Di fatto ciò comporta che il termine suddetto non venga mai rispettato.
La liquidazione dei beni viene compiuta dal liquidatore attraverso procedure competitive (art. 14 nonies, comma 2): <<2. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non e’ probabile l’incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.>>
Terminata la fase di liquidazione, il giudice svincola le somme, ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni e dichiara chiusa la procedura.