Viaggio non goduto ed offerta del voucher. Interviene l’Antirust: legislatore avvisato mezzo salvato…
Tra le questioni ultimamente trattate dal legislatore emergenziale, vieppiù stante l’approssimarsi del periodo delle ferie estive, non potevano non essere annoverate quelle legate alle conseguenze che le restrizioni causate dalla pandemia avrebbero prodotto sui contratti di trasporto e sui cd. pacchetti turistici.
Segnatamente, è stato introdotto l’art. 88 bis del DL 9/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020, rubricato “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”.
La norma, per quanto interessa in questa sede, prevede che, ove ricorrano le ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per motivi a vario titolo dipendenti dall’emergenza sanitaria: a) relativamente ai contratti di trasporto, la facoltà di scelta per i tra il rimborso del prezzo del biglietto “ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno” (comma 2); b) per quanto attiene ai cd. “pacchetti turistici”, il diritto dell’organizzatore di offrire al viaggiatore, in alternativa al rimborso specificamente previsto dal cd. Codice del Turismo, “un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure procedere al rimborso o altrimenti emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante (comma 6).
Non v’è chi non veda, dunque, come il legislatore italiano abbia inequivocabilmente inteso attribuire ai vettori e agli organizzatori del viaggio la facoltà di offrire ai consumatori il rimborso in denaro o, in alternativa, l’emissione del voucher per equivalente, opzione, questa, senza alcun dubbio più vantaggiosa per i primi che satisfattiva per i secondi, non sempre in grado di riprogrammare per il futuro la vacanza non goduta.
Contro tale previsione legislativa vi è stata una levata di scudi da parte delle principali associazioni dei consumatori. Levata di scudi, per le verità, del tutto giustificata.
Infatti, la normativa nazionale, come visto, palesemente sbilanciata a favore della parte contrattuale “forte”, si pone in aperto contrasto con quella comunitaria, tanto in materia di trasporto (Reg. CE 261/04 per il trasporto aereo; Reg. CE 1371/2007 per il trasporto ferroviario; Reg. UE 1170/2010 per il trasporto marittimo; Reg. UE 181/2011 per il trasporto su autobus), quanto in ambito turistico (direttiva EU 2302/2015, recepita dal legislatore italiano con il cd. Codice del Turismo del 2011).
In particolare, la normativa comunitaria, viceversa uniformata ad un’esigenza di maggiore contemperazione tra gli interessi di entrambe le parti contrattuali, è rigida nel prevedere – ed è questo, in definitiva, il punto nodale della questione – che l’offerta del voucher quale forma alternativa di rimborso sia sempre subordinata all’accettazione da parte del consumatore.
Stante il palese contrasto ingeneratosi, la Commissione non poteva rimanere insensibile. Con una Raccomandazione del 13.5.2020 ha infatti ribadito il primario diritto del consumatore di libertà di scelta nell’accettazione o meno del voucher.
A livello nazionale si è pronunciata, da ultimo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), con la segnalazione n. AS1665 del 28.5.2020, di cui riportiamo le conclusioni, particolarmente esplicative delle future iniziative che dovessero rendersi necessarie per salvaguardare il riallineamento della legge interna a quella comunitaria: “A fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea”, l’autorità “interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti”.
Legislatore avvisto, mezzo salvato….
Stefano Manso