Il rapporto tra la banca ed il proprio cliente non sempre fila liscio: problemi con le rate di mutuo, addebiti poco chiari sull’estratto conto. Sono solo alcuni degli esempi che possono occorrere in tale ambito.
Che fare in tal caso?
In primo luogo occorrerà inoltrare un reclamo alla propria banca, che avrà 30 giorni per comporre transattivamente la controversia.
Fallito il primo tentativo, un’eventuale lite dovrà comunque essere obbligatoriamente preceduta da una procedura stragiudiziale.
La prima è quella della mediazione obbligatoria, il cui procedimento si avvia, tramite assistenza legale, presso uno degli organismi presenti nel luogo ove ha sede il giudice competente per la futura ed eventuale lite. Ricevuta l’istanza, l’organismo fissa entro 30 giorni la data dell’incontro tra le parti. Al primo incontro le parti dovranno manifestare l’interesse a continuare nel tentativo di composizione amichevole. Per l’ipotesi in cui anche una soltanto delle parti non intenda aderire, il procedimento si interromperà sul nascere. Ove invece i contendenti si determinassero a proseguire, la mediazione avrà avvio ed il suo esito potrà essere, naturalmente, sia positivo che negativo.
Attenzione. Esiste un’alternativa alla mediazione. In ambito di operazioni e servizi bancari fino ad un massimo di € 100.000,00 (se la vertenza riguarda la restituzione di una somma di denaro), ovvero senza limiti di valore (se la vertenza riguarda l’accertamento di un diritto, di obblighi o facoltà), è possibile ricorrere anche all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Questa procedura, che può essere intrapresa anche senza l’assistenza di un legale, sta avendo sempre più seguito per via della sua maggiore speditezza ed economicità.
L’interessato dovrà presentare un ricorso ad uno dei collegi territorialmente competenti: Bari (Basilicata, Calabria e Puglia); Bologna (Emilia-Romagna e Toscana); Milano (Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, e Veneto); Torino (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta); Napoli (Campania e Molise); Palermo (Sardegna e Sicilia); Roma (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Il Collegio romano è anche competente per i ricorsi presentati da chi abbia domicilio all’estero.
Seppure la decisione assunta dall’arbitro non sia giuridicamente vincolante, le banche, anche per non compromettere la propria immagine, raramente non vi si uniformano.
Falliti i tentativi di composizione amichevole della vertenza, si potrà intraprendere la via della lite.