La caparra confirmatoria

LA CAPARRA CONFIRMATORIA

LA CAPARRA CONFIRMATORIA

Nei contratti la cui conclusione non si realizza in un unico contesto temporale, si è soliti prevedere l’obbligo di corrispondere una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria. 
L’esempio tipico è quello della compravendita immobiliare, il cui rogito è preceduto dalla sottoscrizione di un contratto preliminare. In sede di contrattazione preliminare l’acquirente, a “conferma” della serietà dell’intenzione di acquistare un determinato bene, consegnerà al venditore una somma a titolo di caparra. Una volta che la prestazione sarà adempiuta, detta somma potrà essere restituita o, alternativamente,  imputata alla prestazione dovuta.  
Poiché la caparra è usualmente imputata alla prestazione dovuta, essa sostanzialmente funge da vero e proprio anticipo sul pagamento. 
Attenzione. Pur risolvendosi in un acconto sul prezzo, la caparra non va confusa con l’acconto. Infatti, qualificare l’anticipo come caparra, comporta una serie di conseguenze ben precise, come previsto dall’art. 1385 del codice civile.
Segnatamente, se la parte che ha dato la caparra non adempie successivamente la propria obbligazione di pagare il saldo, chi l’ha ricevuta potrà recedere dal contratto, trattenendo a titolo risarcitorio la caparra confirmatoria ricevuta. 
Le conseguenze sono ancor più gravi se sarà chi l’ha ricevuta a rendersi inadempiente. In quel caso, infatti, chi l’ha data potrà recedere dal contratto esigendo il pagamento di una somma pari al doppio della caparra versata. 
La caparra ha, pertanto, la funzione di predeterminare l’entità del risarcimento. 
Si badi bene che la legge, non casualmente attribuisce alle parti la facoltà, e non l’obbligo, di recedere e trattenere la caparra o esigerne il pagamento del doppio. E’ infatti sempre data la possibilità di domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto. In tale evenienza il risarcimento  del danno sarà regolato dalle norme generali.

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