Sono tre gli strumenti predisposti dalla legge (n. 372012) a favore di chi si trovi in una situazione di sovraindebitamento.
Il Piano del Consumatore
rivolto a favore del solo consumatore (persona fisica che agisce al di fuori della propria attività professionale o imprenditoriale).
avente ad oggetto una una proposta di pagamento rateizzato, con stralcio dei debiti chirografari, con possibilità di cessione di parte del patrimonio, e/o rilascio di fideiussioni da parte di terzi garanti.
sottoposto a giudizio dei meritevolezza e fattibilità da parte del Tribunale chiamato ad omologarlo senza che i creditori possano esprimersi in proposito.
L’accordo con i Creditori
di contenuto simile al precedente ma rivolto anche a soggetti diversi dal consumatore.
rimesso a preventiva approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60% del debito complessivo.
raggiunto il preventivo accordo, questo viene presentato al giudice per l’omologazione. Il giudice è chiamato alla verifica del rispetto dei requisiti formali ed eventualmente al sindacato sul contenuto e la fattibilità in presenza di contestazioni.
La Liquidazione del Patrimonio
domanda con la quale il privato non fallibile mette a disposizione il proprio patrimonio a copertura dell’esposizione debitoria.
unitamente alla documentazione ed alle informazioni richieste, ai sensi dell’art. 14, comma 3 L. 3/2012, la domanda deve essere accompagnata anche da una relazione dettagliata dell’organismo di composizione della crisi che indichi ogni informazione utile sulle cause dell’indebitamento, della capacità di solvibilità ed un giudizio di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore.
Il debitore persona fisica e’ ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che: (art. 14 terdecies comma 1, L. 3/2012): abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16 L. 3/2012; abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di apertura della liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego.
l’esdebitazione e’ esclusa: quando il sovraindebitamento del debitore e’ imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
l’esdebitazione non opera: per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale; per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; per i debiti fiscali accertati successivamente in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.️