Quali sono le novità sulle procedure di sovraindebitamento contenute nel decreto ristori?
Sempre particolarmente sentite sono le situazioni di chi si trovi in condizioni di difficoltà col pagamento dei propri debiti. Situazioni che la pandemia in corso sta, via, via, contribuendo ad incrementare.
Vediamo allora gli strumenti legali, vecchi e nuovi, utili a farvi fronte.
A tale proposito si è già avuto modo di trattare alcuni aspetti della crisi da sovraindebitamento, vale a dire quella situazione di disequilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio che le può garantire (c.d. ipotesi di insufficienza del patrimonio “liquidabile”) ovvero in una definitiva incapacità di far fronte agli obblighi assunti (c.d. ipotesi di “incapacità” di adempiere). La definizione ci deriva dalla L. n. 3 del 2012 (cd. salva suicidi), che appronta tre distinti rimedi: Il Piano del Consumatore, l’accordo con i Creditori, di contenuto simile al precedente ma rivolto anche a soggetti diversi dal consumatore e la Liquidazione del Patrimonio.
Si è anche detto che il decreto legislativo n. 14/2019 (cd. Codice della Crisi di Impresa) andrà a rivisitare, tra gli altri aspetti, anche l’attuale assetto dell’istituto del sovraindebitamento.
L’entrata in vigore della riforma è stata via, via, prorogata. Attualmente è fissata per il prossimo primo di settembre. Con una recente novità.
Il cd. Decreto Ristori: una parte del Codice della Crisi di Impresa è già in vigore
La legge 18 dicembre 2020 n. 176, pubblicata in GU il 24.12.2020, ha convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), con la finalità di introdurre misure di sostegno a famiglie ed imprese così gravemente colpite dalla pandemia.
Con la legge di conversione sono state dunque introdotte alcune novità anche in materia di sovraindebitamento. In particolare, per quanto interessa in questa sede, è stata anticipata l’entrata in vigore di una parte dell’impianto normativo che andrà a comporre il già menzionato Codice della Crisi di Impresa, come detto in vigore (salvo ulteriori rinvii) dal prossimo primo settembre. Analizziamo le norme in vigore, nuove o già presenti nel Codice.
Le principali novità
Di sotto gli aspetti salienti:
POSSIBILITÀ DI STRALCIO TRIBUTI
E’ stata introdotta una rilevante novità che permetterà maggiori opportunità di definizione delle posizioni di soggetti sovraindebitati. Segnatamente, in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, IVA e ritenute fiscali non versate, è stata esclusa dall’art. 7 della L. 3/2012 la previsione secondo cui fosse unicamente possibile la dilazione e non anche lo stralcio, che dunque sarà ammissibile.
ESTENSIONE DEFINIZIONE CONSUMATORE AL SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE
E’ stata estesa la definizione di consumatore anche al socio di società di persone, con una doverosa precisazione: la situazione di sovraindebitamento sarà esclusivamente riferibile a propri debiti contratti a titolo personale.
POSSIBILITÀ DI UN UNICA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE PER PARENTI E AFFINI
Con intento evidentemente semplificativo sotto l’aspetto procedurale e, quale corollario, di contenimento dei costi, è stato previsto che i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e conviventi di fatto potranno avere accesso ad un’unica procedura di esdebitazione. Con una condizione: la situazione di crisi deve avere un’origine comune.
INCLUSIONE DEBITI ACCUMULATI IN OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
Possono essere ristrutturati anche i debiti accumulatisi nell’ambito di operazioni di finanziamento con cessione del quinto, TFR o pensione, nonché quelli collegati a prestito su pegno.
POSSIBILITÀ DI OTTENERE LA LIBERAZIONE DEL DEBITO ANCHE AL DEBITORE CHE NON OFFRA NESSUNA UTILITÀ AI CREDITORI
E’ stata introdotta la possibilità di ottenere la liberazione dal debito anche per il debitore che non sia in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, addirittura nemmeno in prospettiva. Tale possibilità è tuttavia agganciata ai seguenti presupposti: a) il richiedente deve essere soggetto meritevole; b) la possibilità viene concessa una sola volta soltanto: c) è fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni qualora sopravvengano utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori almeno per il 10%.
LIMITE AI CREDITORI CHE NON ABBIANO VALUTATO CORRETTAMENTE IL MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO FINANZIATO
In sede di omologa è stato previsto un limite all’intervento o opposizione dei creditori titolari di crediti di natura finanziaria che, all’atto di erogazione del finanziamento da cui si è poi generata la situazione debitoria, non abbiano valutato correttamente il merito creditizio del soggetto finanziato, come previsto dall’art. 124 bis TUB).
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E OMOLOGA DEL GIUDICE ANCHE IN CASO DI MANCATA ADESIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Relativamente all’amministrazione finanziaria, infine, sempre in sede di omologa, il giudice, anche quando l’amministrazione non intende aderire all’accordo, può ugualmente procedere con l’omologa in ogni caso in cui l’adesione sia decisiva ai fini della maggioranza e la proposta avanzata dal debitore si riveli maggiormente conveniente per il fisco rispetto all’alternativa liquidatoria.