A proposito della sospensione del canone di locazione nel periodo di lockdown ….
E’ di questi giorni la notizia secondo la quale il Tribunale Venezia (GU dott.ssa Bruni), con una prima innovativa decisione in materia di locazione commerciale nel periodo emergenziale, avrebbe riconosciuto il diritto per il conduttore di ottenere la sospensione del pagamento dei canoni locatizi per il periodo in cui l’attività commerciale fosse rimasta inibita in ottemperanza alle disposizioni governative.
– Un raggio di sole. Senza dubbio una decisione che i conduttori di locali commerciali attendevano con trepidazione. Mi riferisco soprattutto alle categorie più vessate dalla contingenza epidemiologica, quali i negozianti, ristoratori, baristi e cos’ via.
– Doccia fredda, anzi tiepida. A ben vedere, il Tribunale non ha disposto nulla di quanto riportato dagli organi di stampa, si pensi solo che l’udienza di convalida dello sfratto è in realtà fissata per la fine di giugno.
– Invenzione giornalistica? Vero a metà. Il GU Bruni, in realtà, si è pronunciata in sede cautelare concedendo <<l’inibitoria nei confronti della Banca per evitare la rivalsa a mezzo realizzo dei titoli in tempi non favorevoli>>.
– Tradotto dal “giuridichese”. L’obbligo del pagamento dei canoni di locazione era evidentemente garantito da polizza fideiussoria rilasciata da istituto di credito, azionabile a prima richiesta. Con l’ordinanza in parola – ordinanza, attenzione, non sentenza – il Tribunale ha negato il diritto del proprietario/locatore di vedersi corrisposta dal fideiussore/banca la somma equivalente all’ammontare dei canoni insoluti, con l’evidente intento di mettere al riparo il conduttore/inquilino dall’azione di rivalsa che la banca avrebbe esercitato nei suoi confronti.
– Il virus? Non v’è dubbio che la sommaria motivazione (sommarietà legata alla natura cautelare dell’azione esercitata) sia agganciata alle necessità contingenti al COVID-19. Tuttavia, trattasi di decisione assunta in ambito cautelare, con una valutazione superficiale degli elementi del contendere, decisione che potrà essere rivista nel merito. Il caso trattato è specificamente caratterizzato, inoltre, dall’assistenza della garanzia, unico aspetto in definitiva oggetto della pronuncia.
– In conclusione. Un’informazione più dettagliata avrebbe evitato l’insorgere di false aspettative nei confronti delle categorie interessate. Nel merito, la partita è solo alle prime battute.