Siete creditori dell’azienda Alfa. Un giorno vi arriva la comunicazione del Dott. Mevio, Curatore Fallimentare, con la quale questi vi informa che Alfa è stata dichiarata fallita.
Siete consapevoli del fatto che, per via del fallimento, vi è preclusa la possibilità di recuperare il credito agendo giudizialmente per le vie ordinarie.
Dunque che fare?
Sarà lo stesso Dott. Mevio a suggerirvelo: ” i creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni del fallito possono partecipare al concorso trasmettendo esclusivamente via PEC all’indirizzo PEC dello scrivente apposita domanda ai sensi dell’art. 93 della Legge Fallimentare almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.”
Pertanto, il creditore (anche personalmente, senza assistenza del legale) dovrà presentare la “Domanda di ammissione al passivo” (art. 93 Legge Fallimentare), nella quale avrà cura di indicare, oltre le proprie generalità, un indirizzo di posta elettronica, le ragioni e l’ammontare del credito e se il credito sia privilegiato o chirografario.
I crediti privilegiati (artt. 2740, 2741, 2745, 2751 bis, 2777 e 2778 cod. civ.) sono quelli che godono di una causa di prelazione, vale a dire quelli che attribuiscono al titolare il diritto di ottenere il soddisfacimento con precedenza rispetto ai crediti chirografari, ossia sprovvisti di privilegio.
Una volta insinuati nella procedura, sarà il Curatore a fornire tutte le informazioni utili sull’andamento della stessa, su eventuali azioni volte al recupero di crediti che la fallita vantava nei confronti di terzi, sulla realizzazione pecuniaria derivante dalla vendita dei beni della società fallita, sulla predisposizione del piano di riparto tra i creditori e sulla liquidazione finale a favore di ciascuno di essi secondo quanto indicato nel piano.
Una procedura lunga e complessa, che, difficilmente, risulta essere veramente satisfattiva, quantomeno per i creditori chirografari.