Clausole vessatorie cosa sono e come riconoscerle

Clausole vessatorie cosa sono e come riconoscerle

Clausole vessatorie cosa sono e come riconoscerle

Le clausole vessatorie in un contratto sono quelle che, arrecando significativi vantaggi a favore soltanto di una delle due o più parti contraenti, finiscono con lo squilibrare gli assetti di forza dell’intero contratto: 
  • le clausole contenenti limitazioni di responsabilità; 
  • quelle che contengono la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l’esecuzione del contratto; 
  • le clausole che sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze; quelle contenenti limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; 
  • le clausole contenenti restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi; le clausole che prevedono la tacita proroga o rinnovazione del contratto;
  • quelle che devolvono al definizione di una determinata questione ad un arbitro o ad un collegio arbitrale (cd.  clausole compromissori) o che contengono deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. 
Naturalmente, stante la loro funzione eccessivamente penalizzante, la legge prevede dei meccanismi riequilibratori a favore della parte contraente cd. debole. 
La normativa di riferimento è quella contenuta nell’art. 1341 cod. civ., in generale, ed art. 1342 cod. civ., in relazione, quest’ultimo, ai soli contratti conclusi mediante moduli o formulari: le clausole cd. vessatorie (tassativamente elencate nell’art. 1341 cod. civ.) non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
Alla disciplina generale, si affianca, limitatamente ai soli contratti conclusi tra professionisti e consumatori, quella prevista dagli artt. 33 e segg. del Codice del Consumo. 
La disciplina a favore del consumatore è ancora più stringente. Infatti, se da un lato, sulla falsa riga di quella generale dettata dal codice civile,”non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale” (art. 34), dall’altro, alcune clausole sono considerate nulle anche se oggetto di specifica trattativa. 
Sono quelle aventi per oggetto o per effetto di: 
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista; 
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; 
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. (art. 36, comma 2, Codice Consumo).

STUDIO STEFANO MANSO  

Via Deledda 74 – 09127 Cagliari (CA) – Italia 
P.I. 02317340921

TELEFONO E MAIL

Tel. +39 070/ 657003 | Mob. + 39 340 3976360- 

avv.manso@gmail.com